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08/10/2024
Anche per l'anno 2024 è
confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al
raggiungimento di requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti che,
come è noto, attualmente sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e
41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Beneficiari
Possono richiedere Quota 103
i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti
all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex Inpdap)
e sostitutive (ex Enpals), oltreché gli iscritti alla Gestione separata
dell'INPS.
Chi non può accedere
Quota 103 non può essere
richiesta dal personale dipendente dalle Forze Armate, Polizia e Polizia
Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.
Requisiti
Sono necessari almeno 41 anni
di contributi e 62 anni di età perfezionati entro il 2024, senza adeguamenti
alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento
del requisito contributivo, sono utili:
- tutti i contributi accreditati o versati
(obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi), fermo restando il
possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di
disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione presso cui è
liquidato il trattamento pensionistico (per esempio, il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti);
- i contributi derivanti dal cumulo
gratuito di due o più gestioni previdenziali dell'INPS, a condizione che
il richiedente non sia già titolare di una pensione diretta liquidata da
una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.
Decorrenza
Una volta maturati i
requisiti contributivi e anagrafici richiesti per l'accesso a pensione Quota
103, la decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre:
- primo giorno del mese successivo
all'apertura della finestra di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per gli
autonomi;
- primo giorno successivo alla finestra di
9 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti dalla
PA (settore pubblico);
- 1° settembre e 1° novembre,
rispettivamente per il personale della scuola e AFAM, con perfezionamento
virtuale dei requisiti entro la fine dell'anno;
- primo giorno del mese successivo alla
finestra (7 o 9 mesi a seconda della natura giuridica dell'ultimo rapporto
di lavoro) in caso di cumulo di più posizioni assicurative.
Importo della pensione
L'importo del trattamento
pensionistico è sottoposto ad un tetto. Fino al raggiungimento dell'età
pensionabile (67 anni), viene erogato, infatti, un importo mensile massimo
lordo della pensione non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS che,
per il 2024, è pari a € 2.394,44 lordi mensili. Al compimento del 67° anno di
età – o delle diverse età pensionabili previste nelle gestioni che liquidano -
la pensione sarà erogata nel suo importo pieno calcolato secondo le regole
ordinarie e perequato nel tempo.
Quota 103 e altri redditi
Incumulabilità
La pensione Quota 103 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o
autonomo di qualsiasi entità.
L'incumulabilità riguarda i
redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione e vale fino alla data di
compimento dell'età pensionabile (67 anni o eventuali età pensionabili diverse
vigenti nel Fondo di appartenenza).
In caso di percezione di
redditi da lavoro dopo la decorrenza di Quota 103, i pensionati devono darne
immediata comunicazione all'INPS che procederà alla sospensione del trattamento
per tutto l'anno di produzione del reddito e al recupero delle eventuali rate
di pensione indebitamente corrisposte.
Cumulabilità
La
pensione è cumulabile con:
- i redditi derivanti da lavoro autonomo
occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui (art. 2222 codice
civile);
- il compenso erogato per le prestazioni
occasionali a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate
annue nel settore agricolo;
- le indennità percepite dagli
amministratori locali o, comunque, connesse a cariche pubbliche elettive;
i redditi di impresa o partecipazioni agli utili non connessi ad attività
lavorativa;
- i compensi percepiti per la funzione
sacerdotale;
- l'indennità sostitutiva di preavviso;
- i redditi derivanti da attività
socialmente utili svolte da anziani nell'ambito di programmi di
reinserimento;
- le indennità di trasferta, i rimborsi per
le spese di viaggio, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare
il reddito imponibile IRPEF;
- l'indennizzo per la cessazione
dell'attività commerciale.