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05/07/2021
Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede nella solidarietà familiare.
In virtù del principio di solidarietà familiare di cui agli artt. 2 e 29 Cost. e ai sensi dell’art. 433 c.c., i familiari sono tenuti a prestare gli alimenti al soggetto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze primarie.
Il riconoscimento del diritto agli alimenti dipende, da una parte dallo stato di bisogno e, dall’altra, dall’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.
Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto da disposizioni giuridiche internazionali2 e da circa 100 Costituzioni del mondo, di cui 24 proteggono tale diritto in modo diretto.
I PRESUPPOSTI
I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:
- lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);
- l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
- la capacità economica dell'obbligato (tale da poter sopportare l'onere degli alimenti);
- il vincolo relazionale (individuato per legge).
In mancanza degli elementi costitutivi, valutati caso per caso in base alle condizioni soggettive e oggettive delle parti, il diritto non può sorgere.
SOGGETTI OBBLIGATI
La gerarchia di cui all’art. 433 c.c. impone, a norma dell’art. 441 c.c., che possono essere chiamate a prestare gli alimenti persone obbligate in grado posteriore solo se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in grado di sopportare l’onere in tutto o in parte.
L’elencazione contenuta nell’art. 433 c.c., è tassativa (non sono individuabili altri soggetti tenuti all’obbligo alimentare) e progressiva (il primo soggetto in grado di adempiere l’obbligo alimentare esclude gli altri).
All’obbligo di prestare gli alimenti (438) sono tenuti, nell’ordine (2751 n.4):
1) il coniuge (51,129bis,156,548,585);
2) i figli (315), anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (3);
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (3);
4) i generi e le nuore (434);
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali (439).
Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 439 e 441 c.c., il Giudice non è tenuto a ripartire tra gli obbligati in uguale misura l’assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostenimento dell’alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione alimentare in proporzione della sua capacità economica, sempre che tutti abbiano tale capacità sia pure diversamente graduata. economicamente capace.
L’OBBLIGO DEI NONNI DI MANTENERE I NIPOTI
L’obbligo di mantenimento dei minori spetta esclusivamente e primariamente ai genitori. Pertanto, l’obbligazione posta a carico degli ascendenti dall’art. 148 c.c. dev’essere considerata come assolutamente eccezionale e consentita non a tutela del coniuge bensì soltanto a favore dei suoi figli.
Il concorso degli ascendenti deve derivare dall’incapacità dei genitori di provvedere ai bisogni dei figli, e non da un loro semplice inadempimento.
Recentemente la giurisprudenza ha precisato che gli ascendenti (i nonni) sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli soltanto se ricorrano i seguenti presupposti:
- il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento e non sia assoggettabile a esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi;
- l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente i figli.
L’obbligo si riferisce a tutti e quattro i nonni insieme, ciascuno in proporzione alle proprie capacità. Quindi, la richiesta va avanzata nei confronti sia dei suoceri che dei propri genitori. Il contributo a carico degli ascendenti, inoltre, deve essere assegnato in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo.
Filiazione – Obblighi mantenimento e alimentare degli ascendenti
(Artt. 433 c.c. e 147-148 c.c..)
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, non sorge quando almeno uno solo dei genitori sia in grado di mantenerli.
Al fine di accertare l’incapacità del genitore di far fronte ai propri doveri occorre dimostrare di aver sfruttato tutta la propria capacità lavorativa.
Quando scatta l'obbligo dei nonni di mantenere i nipoti?
Si dice che l’obbligo dei nonni di versare il mantenimento in favore dei nipoti, ha carattere sussidiario, ossia scatta solo quando i genitori non sono entrambi (e non uno solo) in grado di far fronte agli obblighi nei confronti dei figli.
Si intende quindi un’impossibilità materiale. Dunque, se il padre non versa il mantenimento per i figli pur avendone le possibilità economiche, la madre dovrà agire contro di lui e non contro i suoceri. Diverso è il caso in cui il padre non versi il mantenimento perché privo di mezzi: solo in tale ipotesi scatterebbe l’obbligo dei nonni.
CONTRATTO DI MANTENIMENTO
Nella prassi viene utilizzato spesso il contratto di mantenimento che consente di ricevere assistenza sia materiale che morale, a fronte della cessione di beni mobili, immobili o di capitale. In particolare, una parte (vitaliziante) si obbliga, in corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a prestare all’altra parte (vitaliziato) assistenza materiale e/o morale. È un contratto che ha una forte connotazione personale, tuttavia non esclude un’assistenza tramite persone di gradimento del vitaliziato.
Questo contratto, pur non essendo espressamente previsto e disciplinato dal Codice Civile, trova larga diffusione pratica in quanto utile a soddisfare reali e specifiche esigenze delle parti e in particolare del destinatario della prestazione assistenziale, spesso persona anziana e non più autosufficiente.
Qui di seguito le slide e una scheda di approfondimento sugli alimenti e sul contatto di mantenimento.
DOCUMENTO 1
DOCUMENTO 2