Novità sul cedolino della pensione di agosto 2021 e scadenze

Novità sul cedolino della pensione di agosto 2021 e scadenze

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23/07/2021



Un mese importante per visualizzare gli eventuali rimborsi (il conguaglio potrebbe al contrario produrre una trattenuta in alcuni casi) relativi alla Dichiarazione 730. La variazione non sarà dunque per tutti. L’aumento in busta paga dipenderà dal conguaglio previsto per il pensionato. Ma, attenzione, i tempi di visualizzazione del maggiore importo dipenderanno anche dalla data di presentazione del 730.

Possibili casi di sospensione, da parte dell’Inps, delle prestazioni collegate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali, 2017 e 2018.

L’Istituto, infatti, ad agosto e settembre applicherà una trattenuta di circa 14 euro per le pensioni integrate al minimo, o, per quelle di importo superiore, una trattenuta pari al 10% della pensione, su quei trattamenti pensionistici che siano, in tutto o in parte, collegati al reddito (ad es., integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) e per i quali i titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2017 e al 2018.

Ai pensionati interessati, informa l’Istituto, è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2021 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativa al 2017 e/o al 2018.

Nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell’indebito calcolato.

Invitiamo gli interessati a rivolgersi al CAF-CISL, previa lettera di sollecito, per la regolarizzazione della propria posizione reddituale relativa agli anni 2017-2018, al fine di evitare la revoca definitiva della prestazione in godimento.

  • Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021

Con riferimento alle trattenute fiscali, sul rateo di pensione di agosto, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di agosto il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua; nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

VI RICORDIAMO CHE:

2 agosto – Primo giorno bancabile del mese per Banche ed Istituti di Credito

E’ possibile riscuotere la pensione a partire da questa data per i titolari di trattamenti previdenziali ed assistenziali accreditate presso Banche ed Istituti di Credito.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021

Nel mese di agosto viene effettuato l’abbinamento dei conguagli dei modelli 730 i cui flussi siano pervenuti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2021. Pertanto, sul rateo di pensione di agosto si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. In tale ipotesi, l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul portale istituzionale e disponibile anche nell’app “INPS mobile”.

Tuttavia, i cittadini interessati possono avvalersi dei servizi CAF-CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.

 

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