Le scadenze del mese di Luglio...

Le scadenze del mese di Luglio...

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01/07/2021



1 LUGLIO

Primo giorno bancabile del mese
Giovedì 1° luglio è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamenti pensionistici accreditati presso Banche ed Istituti di credito.
Diversamente, per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è previsto il pagamento anticipato della corrente mensilità a partire dal 25 giugno e fino al 1° luglio 2021, in base ad una turnazione alfabetica. In questo caso, ricordiamo che si tratta di un’anticipazione di pagamento e che il diritto al rateo pensionistico si perfeziona comunque il primo giorno bancabile del mese; pertanto, qualora, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta (ad es., per avvenuto decesso del titolare della prestazione), l’Inps ne richiederà la restituzione.
Ricordiamo che il pagamento anticipato, vale per tutti i correntisti di Poste Italiane S.p.A. (i titolari di una Carta Postamat, o di una Carta Libretto o di una Postepay Evolution) che potranno prelevare le pensioni da oltre 7000 Postamat.
Continua inoltre la convenzione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che normalmente riscuotono in contanti le prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Pagamento Quattordicesima mensilità (cd. Somma aggiuntiva)
Con la mensilità di luglio l’INPS  eroga d’ufficio e in via provvisoria la quattordicesima  mensilità ( cd.  somma aggiuntiva) a quei pensionati che rientrano in determinati limiti reddituali in relazione agli anni di contribuzione versata e che al 30 giugno 2021 abbiano compiuto i 64 anni di età. I pensionati che invece compiranno i 64 anni di età dal 1° agosto (per la Gestione privata e Enpals) e dal 1° luglio (Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021, la riceveranno con la rata di dicembre 2021. Per gli aventi diritto con reddito complessivo individuale entro 1,5 volte il trattamento minimo Inps (nel 2021 pari a € 10.053,81 annui lordi) gli importi della quattordicesima sono stati incrementati del 30%, arrivando rispettivamente a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa (fino a 15 anni, oltre 15 e fino a 25 anni, oltre 25 anni). Invece per i pensionati con reddito complessivo individuale entro 2 volte il trattamento minimo Inps (per il 2021 entro i € 13.405,08 annui lordi) la somma aggiuntiva è riconosciuta nella misura rispettivamente di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 (importi originari) sempre in base ai versamenti contributivi.
Chi non dovesse ricevere la quattordicesima mensilità ritenendo di averne diritto può presentare domanda di ricostituzione rivolgendosi al nostro Patronato INAS CISL.

Al via la “misura temporanea” in attesa dell’Assegno unico
Parte dal 1° luglio il nuovo assegno unico, ma solo per le famiglie con figli minori che non godono attualmente degli assegni familiari. Potranno presentare la domanda incapienti, disoccupati e lavoratori autonomi con un Isee Minori inferiore a 50.000 euro.
Se un lavoratore dipendente non può ottenere l’assegno al nucleo familiare per motivi di reddito, perché supera i limiti, oppure perché il suo reddito familiare non deriva per il 70% da lavoro dipendente, può ottenere invece l’assegno unico se rientra nel limite Isee.
Identica situazione per i lavoratori parasubordinati, per i quali l’assegno al nucleo familiare viene pagato in relazione ai mesi di effettiva copertura contributiva dell’anno precedente: per queste persone potrebbe essere conveniente chiedere l’assegno unico.
I pensionati da lavoro autonomo, i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri possono invece cumulare il trattamento di famiglia a cui hanno diritto (assegni familiari, quote di maggiorazione) con l’assegno unico.
La misura sarà concessa anche ai titolari di Reddito di cittadinanza: in tal caso, da questo tipo di sostegno sarà tolta la quota per i figli.
Tra i requisiti principali, il richiedete deve essere: cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
INPS realizzerà la procedura per le domande entro il 30 giugno e ci sarà tempo fino al 30 settembre per fare la prima domanda senza perdere nessuna mensilità “arretrata (quindi a partire dal mese di luglio). Per le domande presentate da ottobre il beneficio verrà erogato a partire dal mese della presentazione della richiesta.
Ricordiamo di rivolgersi al CAF CISL per la compilazione dell’Isee Minori in base al quale sarà determinato determinare l’importo dell’assegno corrisposto per ciascun figlio.

Al via Presentazione domande di NASPI per gli insegnanti precari della scuola
Gli insegnati precari e i supplenti potranno presentare la domanda per la NASPI, l’indennità mensile di disoccupazione. Per poter fare la domanda di NASPI bisogna essere disoccupati all’atto della domanda; avere 13 settimane (cioè almeno tre mesi) anche non consecutive, di contributi versati nei 4 anni antecedenti alla domanda. Tra le novità, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non è necessario far valere l’ulteriore requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La domanda di NASPI può essere presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto. Considerando che, di norma, i contratti scolastici terminano alla scadenza del 30 giugno, le domande possono essere presentate dal 1° luglio. L’indennità NASPI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro i primi 8 giorni, oppure dal giorno successivo a quello di presentazione nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno e, comunque, entro il termine di decadenza dei 68 giorni.
La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito dell’INPS dall’interessato con le proprie credenziali personali oppure, più semplicemente, anche tramite il Patronato INAS CISL, dove si potrà ricevere ogni forma di consulenza ed assistenza.

10 LUGLIO

Pagamento contributi colf e badanti
Termine ultimo per il pagamento dei contributi Inps del secondo trimestre 2021 a favore di colf e badanti. Invitiamo a contattare il nostro CAF CISL (Ufficio Colf e Badanti) per ogni forma di informazione ed assistenza.

31 LUGLIO

Termine ultimo richiesta quattro nuove mensilità Reddito di Emergenza
Grazie al decreto Sostegni bis sono in arrivo quattro nuove mensilità riferite ai mesi da giugno a settembre 2021. Per richiederle è necessario inoltrare la domanda in via telematica all’INPS, entro il 31 luglio 2021. Non si tratta di una proroga, non c’è alcun automatismo a favore di chi ha già ottenuto le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021: tutti dovranno fare una nuova domanda.  Ricordiamo che al momento in cui si presenta la richiesta per ottenere il REM è obbligatorio avere la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità (DSU) ai fini ISEE, dichiarazione che può essere richiesta al CAF CISL.

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